I requisiti necessari per intraprendere l’attività di trasporto conto terzi sono di due tipi, soggettivi e di carattere tecnico. Analizziamo quali sono e come ottenere le abilitazioni.
L’attività di trasporto conto terzi è disciplinata nel nostro ordinamento dall’art. 40 legge 298/74 , stabilendo che è “l’attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo”.
Il documento principale per l’esercizio di quest’attività è la licenza, che si ottiene con l’iscrizione da parte dell’imprenditore all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e che abbia ottenuto apposita autorizzazione. Tale autorizzazione consente di poter trasportare su strada in c/terzi su tutto il territorio nazionale ed è concessa a ciascun veicolo con validità per il traino di rimorchi e semirimorchi.
Le autorizzazioni sono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese con sede su territorio di competenza degli uffici stessi iscritte all’albo.
Per ottenere la licenza trasporto c/terzi è necessario fare una distinzione dettata dal peso trasportato, ovvero:
Per autotrasporto c/terzi inferiore a 1.5 tonnellate di peso complessivo, il requisito richiesto è uno solo:
Per autotrasporto c/terzi superiore a 1.5 tonnellate di peso complessivo, oltre al requisito dell’Onorabilità, l’interessato deve dimostrare anche il requisito di: